IMU 2015 - Informativa

ALIQUOTE E DETRAZIONI

ALIQUOTE

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2014 stabilisce l'aliquota ordinaria per l'anno 2015 al 7,6 per mille.
Le abitazioni principali (escluse quelle di categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) sono esenti dall'IMU.
L'aliquota per le sole abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (sempre limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) è pari al 4,0 per mille con detrazione di € 200,00.
 

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE


Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore  e il suo nucelo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Non sono considerate abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a figli o a genitori. Tali abitazioni sono pertanto soggette all'aliquota del 7,6 per mille, senza l'applicazione di detrazioni.

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE


Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Esempio: se si possiedono due autorimesse, entrambe accatastate in categoria C/6, solo a una si applicherà l’esenzione prevista per l’abitazione, mentre alla seconda si applicherà l’aliquota di base prevista per tutti gli altri casi (7,6 per mille).
E' possibile dunque che alcuni Contribuenti, che possiedono solo l'abitazione principale e le relative pertinenze, possano pensare di non dover pagare nulla, in virtù dell'esenzione decisa dal Governo. In realtà, nell'esempio appena riportato, questi Contribuenti dovranno versare l'IMU sulla seconda autorimessa.


AREE EDIFICABILI

Come per la vecchia ICI, l'IMU sulle aree edificabili va versata in base al loro valore di mercato. 

VALORI AREE FABBRICABILI

I valori minimi delle aree fabbricabili sono stati modificati con
"Deliberazione n. 126 del 30.12.2014".

oppure vai nella sezione:

MODULISTICA - ICI

CASI PARTICOLARI

FABBRICATI STORICI:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al DLgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Si ricorda che la base imponibile ai fini dell’IMU è diversa dalla base imponibile ai fini dell’ICI.

 

FABBRICATI INAGIBILI:

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale dichiara l’inagibilità. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.

 

AIRE:
Dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

 

CONIUGE ASSEGNATARIO DELL’ABITAZIONE CONIUGALE:

ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, quindi il coniuge assegnatario è tenuto al versamento dell’imposta (vedi Risoluzione n. 5 del 28 marzo 2013 del MEF).


IL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. - IMU

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.05.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC,  che produce i suoi effetti già dall'01.01.2014.

 

Visualizza il Regolamento (PDF, 135 KB)

QUANDO SI PAGA

I versamenti dell'IMU devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
- 16 giugno 2015 per la rata in acconto;
- 16 dicembre 2015 per la rata a saldo.

COME SI PAGA

L'IMU si versa col modello F24, utilizzando il codice ente E940 (Mareno di Piave) e i seguenti codici tributo:
- 3912: abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
- 3914: terreni agricoli – COMUNE
- 3916: aree fabbricabili – COMUNE
- 3918: altri fabbricati – COMUNE
- 3925: fabbricati di categoria D – STATO

Il versamento annuo minimo è di € 5,00.

DOVE SI PAGA

Il versamento col modello F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o postale, senza l'applicazione di commissioni.

DICHIARAZIONE IMU (variazioni nel possesso)
 

Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nella sezione modulistica sono disponibili la dichiarazione e le istruzioni ministeriali.

 

VISURE CATASTALI
 

Chi fosse in possesso degli estremi catastali dei propri immobili può fare le visure catastali direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate tramite consultazione personale, previa registrazione.

Ufficio di riferimento

Tributi

Ufficio Tributi
Area 2^ Area: Economico-Finanziario, Tributi, Personale, Servizi Sociali e CED
Responsabile Rag. Lionella Montagner
Indirizzo Piazza Municipio, 13, 31010 Mareno di Piave (TV)
Telefono 0438 498813
Fax 0438-492190
Email tributi@comune.marenodipiave.tv.it
Personale
Personale
Addetto Telefono Email
Laura Sovegni
Apertura al pubblico
Apertura al pubblico
Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedì 10:00 - 12:30
Mercoledì 10:00 - 12:30
Venerdì 10:00 - 12:30
Competenze

SI RICEVE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO
 

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