La Legge di Stabilità per l’anno 2014 (n. 147/2013 successivamente modificata ed integrata), ha disposto l’entrata in vigore, dal 1° gennaio, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).
TASI 2015
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2014 conferma l'aliquota all'1 per mille per l'anno 2015.
E’ dovuta dal possessore e dall’utilizzatore a qualsiasi titolo di fabbricati (compresa l'abitazione principale) e di aree edificabili. Sono esclusi dall’imposta i terreni agricoli. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo. Il restante 70 % è dovuto dal titolare del diritto reale.
Per l'effettuazione del calcolo da parte dell'Ufficio Tributi comunale, sia per quanto riguarda il locatore che il locatario, è necessario consegnare copia del contratto di affitto nel quale sono indicati gli estremi catastali dell'immobile locato.
CHI PAGA LA TASI?
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltano dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commeciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA
Si paga in due rate.
La prima pari al 50% del dovuto entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.
VERSAMENTO MINIMO
Per disposizione regolamentare il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta complessiva dovuta per anno è uguale o inferiore a € 5,00.
CODICE COMUNE E940
CODICI TRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
“3958” denominato : “TASI” Abitazione principale e relative pertinenze;
“3959” denominato “TASI” Fabbricati rurali ad uso strumentale;
”3960” denominato “TASI” Aree fabbricabili;
”3961” denominato “TASI” Altri fabbricati;
“3962” denominato: “TASI” INTERESSI ;
“3963” denominato “TASI” SANZIONI
DOVE SI PAGA
Il versamento col modello F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o postale, senza l’applicazione di commissioni.
DICHIARAZIONE TASI (variazioni nel possesso)
Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
IL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. - TASI
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.05.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, che produce i suoi effetti dall'01.01.2014.