Tassa sui Servizi Indivisibili
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Informativa TASI
La Legge di Stabilità per l’anno 2014 (n. 147/2013 successivamente modificata ed integrata), ha disposto l’entrata in vigore, dal 1° gennaio, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2018 conferma l'aliquota all'1 per mille per l'anno 2018.
E’ dovuta dal possessore e dall’utilizzatore a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. Sono esclusi dall’imposta i terreni agricoli, l’abitazione principale e le sue pertinenze, intendendosi per abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) quella nella quale il possessore o il detentore (inquilino o comodatario) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo. Il restante 70 % è dovuto dal titolare del diritto reale.
La legge di stabilità 2017, valevole anche per l'anno in corso, ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli, che le utilizzano come abitazione principale (vedi risultanze anagrafiche), in presenza di determinate condizioni:
- il contratto di uso gratuito o comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate (presentare contratto e dichiarazione iuc presso ufficio tributi);
- il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Si prevede, inoltre la riduzione del 25% delle aliquote IMU, per immobili locati a canone concordato. Deve esserci un contratto regolarmente registrato e gli immobili devono essere locati con canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, il richiamo alla legge su indicata deve essere esplicitamente inserito nel contratto, ed i canoni in vigore devonocorrispondere a quanto previsto dall'ultimo accordo provinciali di settore del dicembre 2017.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per l'effettuazione del calcolo da parte dell'Ufficio Tributi comunale, sia per quanto riguarda il locatore che il locatario, è necessario consegnare copia del contratto di affitto nel quale sono indicati gli estremi catastali dell'immobile locato.
Chi Paga la TASI?
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltano dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commeciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Pagamento dell’imposta dovuta
Si paga in due rate:
- la prima pari al 50% del dovuto entro il 17 giugno 2019
- la seconda entro il 16 dicembre 2019.
Versamento Minimo
Per disposizione regolamentare il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta complessiva dovuta per anno è:
- uguale o inferiore a € 5,00.
Codice comune
- E940
Codici tributo per la compilazione del modello f24
- “3958” denominato : “TASI” Abitazione principale e relative pertinenze;
- “3959” denominato “TASI” Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ”3960” denominato “TASI” Aree fabbricabili;
- ”3961” denominato “TASI” Altri fabbricati;
- “3962” denominato: “TASI” INTERESSI ;
- “3963” denominato “TASI” SANZIONI
Dove si paga
Il versamento col modello F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o postale, senza l’applicazione di commissioni.
Dichiarazione TASI (variazioni nel possesso)
Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Regolamento Comunale I.U.C. - TASI
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.05.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, che produce i suoi effetti dall'01.01.2014.
Visure Catastali
Chi fosse in possesso degli estremi catastali dei propri immobili può fare le visure catastali direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate tramite consultazione personale, previa registrazione.
Per residenti all'estero
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare la TASI mediante bonifico presso la Banca Intesa Spa filiale di Mareno di Piave - Via Conti Agosti, 33/a su:
codice IBAN: IT56 O030 6912 1171 0000 0046 093
La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune
- via mail all'indirizzo tributi@comune.marenodipiave.tv.it
- o tramite fax al numero 0039 0438 492190
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TASI”;
- il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili (codice Comune di Mareno di Piave E940);
- i relativi codici tributo (vedi sopra):
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” in base alla rata versata.
Ufficio di competenza
Tributi
Area | 2^ Area: Economico-Finanziario, Tributi, Personale, Servizi Sociali e CED | ||||||||||||
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Responsabile | Rag. Lionella Montagner | ||||||||||||
Indirizzo | Piazza Municipio, 13, 31010 Mareno di Piave (TV) | ||||||||||||
Telefono | 0438 498813 | ||||||||||||
Fax | 0438-492190 | ||||||||||||
tributi@comune.marenodipiave.tv.it | |||||||||||||
Personale |
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Apertura al pubblico |
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Competenze | SI RICEVE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO |