Informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999
Ascopiave S.p.A.
In data 16 marzo 2020 il Comune di Spresiano, il Comune di Trevignano, il Comune di Giavera del Montello, il Comune di Mareno di Piave, il Comune di Pieve di Soligo, il Comune di Segusino, il Comune di Follina, il Comune di Riese Pio X hanno sottoscritto un Patto Parasociale (“Patto"), relativo alla società Ascopiave S.p.A., e che si riporta per estratto.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni
Il Patto ha ad oggetto azioni di Ascopiave S.p.A., società con sede legale in Via Verizzo, n. 1030 – 31053- Pieve di Soligo (TV), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno col seguente numero di codice fiscale: 03916270261 e iscritta al R.E.A. di Treviso TV-308479, capitale sociale di Euro 234.411.575,00, diviso in numero 234.411.575 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00 cadauna, negoziato nel Mercato Telematico Azionario / Segmento Star presso Borsa Italiana S.p.A..
2. Soci aderenti
I soggetti aderenti sono 8 Enti pubblici che conferiscono al Sindacato di voto tutte le azioni ordinarie Ascopiave S.p.A. detenute durante il periodo di vigenza del Patto:
- Comune di Spresiano (C.F. 00360180269), con sede in Piazza Luciano Rigo, 10 – 31027 Spresiano (TV);
- Comune di Trevignano (C.F. 83001370267), con sede in Piazza Municipio 6 – 31040 Trevignano (TV);
- Comune di Giavera del Montello (C.F. 01475140263), con sede in Piazza Donatori del Sangue, 6 – 31040 Giavera del Montello (TV);
- Comune di Mareno di Piave (C.F. 82006050262), con sede in Piazza Municipio, 13 – 31010 Mareno di Piave (TV);
- Comune di Pieve di Soligo (C.F. 00445940265), con sede in Via Ettore Majorana, 186 – 31053 Pieve di Soligo (TV);
- Comune di Segusino (C.F. 83003610264), con sede in Corte Finadri, 1 – 31040 Segusino (TV);
- Comune di Follina (C.F. 84000810261), con in Via Sanavalle, 14 – 31051 Follina (TV);
- Comune di Riese Pio X (C.F. 81002490266), con sede in Via Giuseppe Sarto, 31 – 31039 Riese Pio X (TV).
3. Azioni oggetto delle pattuizioni
Sono oggetto del Patto n. 13.909.426 azioni ordinarie della Società Ascopiave S.p.A., rappresentative del 5,934% del capitale sociale della Società.
La seguente tabella indica il numero di azioni ordinarie conferite al Patto da ciascun socio ed i diritti di voto ad esse riferiti nonché la percentuale rappresentata da tali azioni e relativi diritti di voto rispetto al numero totale di azioni conferite nel Patto nonché rispetto al numero totale di azioni costituenti il capitale sociale di Ascopiave S.p.A. ed i diritti di voto ad essi riferiti.
Soci aderenti |
Numero azioni ordinarie Ascopiave conferite nel Patto |
Numero diritti di voto conferiti |
Percentuale diritti di voto conferiti sul totale dei diritti di voto conferiti al Sindacato di Voto |
Percentuale dei diritti di voto conferiti sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale di Ascopiave |
Comune di Spresiano |
3.810.159 |
3.810.159 |
27,393% |
1,625% |
Comune di Trevignano |
345.929 |
345.929 |
2,487% |
0,147% |
Comune di Giavera del Montello |
2.286.095 |
2.286.095 |
16,436% |
0,975% |
Comune di Mareno di Piave |
3.459.288 |
3.459.288 |
24,870% |
1,476% |
Comune di Pieve di Soligo |
173.088 |
173.088 |
1,244% |
0,074% |
Comune di Segusino |
1.905.079 |
1.905.079 |
13,696% |
0,813% |
Comune di Follina |
1.905.079 |
1.905.079 |
13,696% |
0,813% |
Comune di Riese Pio X |
24.709 |
24.709 |
0,178% |
0,011% |
Tutti i soci aderenti, eccetto Riese Pio X, hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale del Voto maggiorato previsto dall’art. 6 dello Statuto Ascopiave S.p.A. ma non sono ancora maturati i presupposti per l’acquisizione della maggiorazione di voto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del Regolamento emittenti si segnala che nessuno dei soci aderenti detiene, direttamente o indirettamente, azioni Ascopiave ovvero altri strumenti finanziari con diritto di voto o altri diritti di voto esercitabili nell’assemblea Ascopiave, diversi dalle azioni conferite e dai diritti di voto conferiti né gli stessi sono soggetti a controllo da parte di alcun soggetto.
4. Soggetto che esercita il controllo sulla società tramite il Patto parasociale
Nessuno degli Aderenti esercita in virtù del Patto il controllo su Ascopiave S.p.A. ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58.
5. Tipo di Patto
Il Patto è riconducibile ad un sindacato di voto con cui gli Aderenti hanno inteso regolare l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Ascopiave S.p.A. al fine di esprimere in maniera univoca e coerente il proprio voto nelle assemblee della Società, con l’intento di tutelare nel modo migliore possibile l’interesse degli Enti da essi amministrati e di valorizzare l’investimento azionario.
6. Contenuto del Patto
Principi fondamentali.
Gli aderenti concordano sui seguenti principi fondamentali che regolano il Patto disciplinante il loro esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei soci di Ascopiave S.p.A.
Gli aderenti si impegnano ad apportare al Patto tutte le azioni da loro possedute alla data di stipula del Patto, nonché tutte le ulteriori azioni di Ascopiave S.p.A. che dovessero, direttamente o indirettamente, essere acquistate dagli aderenti o che dovessero comunque essere detenute per effetto di assegnazioni gratuite, conversioni, aumenti di capitale o azioni giudiziarie. Gli aderenti si impegnano a non acquistare in futuro un numero di azioni tale da rendere obbligatoria un’offerta pubblica di acquisto. Nel caso in cui durante la vigenza del Patto un Partecipante dovesse alienare in misura superiore al 90% le azioni Ascopiave S.p.A. dal medesimo detenute o comunque non essere più titolare del diritto di voto a tali azioni connesso, tale Partecipante si intenderà automaticamente escluso dal Patto.
Con riferimento all’esercizio di voto nell’assemblea dei soci di Ascopiave S.p.A., gli aderenti si impegnano a determinare preventivamente prima di ogni assemblea il voto che essi eserciteranno, facendo determinare la volontà dei Partecipanti al Patto all’organo deputato in base al Patto ad assumere la decisione, ovverosia l’Assemblea dei Partecipanti, composta da tanti membri quanto sono i Partecipanti al Patto.
La decisione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà vincolante per ogni Partecipante, il quale conferirà apposita delega ad uno solo dei membri del Patto affinché quest’ultimo partecipi, in nome e per conto di tutti i Partecipanti al Patto, all’assemblea dei soci di Ascopiave S.p.a., e voti in assemblea conformemente a quanto precedentemente deliberato dall’Assemblea dei Partecipanti.
I Partecipanti al Patto si obbligano in occasione della periodica nomina del Consiglio d’amministrazione di Ascopiave S.p.A. a presentare un’unica lista di candidati al C.d.A., anche congiuntamente con altri soci non aderenti al Patto, ed a votare congiuntamente a favore dei candidati in essa presenti. Parimenti i Partecipanti al Patto si obbligano, in occasione della periodica nomina del Collegio Sindacale di Ascopiave S.p.A. a presentare un’unica lista di candidati al Collegio Sindacale, anche congiuntamente con altri soci non aderenti al Patto, ed a votare congiuntamente a favore dei candidati in essa presenti.
I soci aderenti convengono che l’ingresso di nuovi partecipanti al Patto è ammesso con il gradimento unanime di tutti gli attuali Partecipanti, nonché si impegnano a non stipulare con soggetti terzi patti o convenzioni di natura parasociale diversi dal Patto.
I soci aderenti convengono che, qualora un Partecipante al Patto non rispetti anche una sola delle pattuizioni del Patto, la violazione dello stesso comporterà l’espulsione del Partecipante che lo ha violato, espulsione che verrà deliberata dall’assemblea dei Partecipanti con le maggioranze previste nel Patto.
7. Organi del patto
L’Organo del Patto sarà l’Assemblea dei Partecipanti, che è composta da tanti membri quanti sono i Partecipanti e che verrà convocata con un preavviso di almeno cinque giorni (e nei casi di urgenza con un preavviso di due giorni). L’Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Sindacato, carica che verrà assunta a turno dai rispettivi legali rappresentanti di ogni membro del Sindacato di voto, con una turnazione che avverrà ogni quatto mesi.
L’Assemblea dei Partecipanti si intenderà validamente costituita con la presenza di metà + 1 dei Partecipanti e delibererà a maggioranza dei presenti, purché la somma delle azioni possedute dai membri costituenti la maggioranza ammonti ad almeno il 50% + 1 delle azioni dei partecipanti al Patto. In caso di parità di voti numerici prevarrà la volontà dei Partecipanti che complessivamente detengono un numero di azioni di Ascopiave S.p.A. superiore rispetto al numero di azioni complessivamente detenuto dal gruppo di Partecipanti che abbiano votato in senso difforme. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo/deliberativo i Partecipanti al Patto si obbligano a votare in senso contrario alla delibera oggetto del giorno dell’assemblea dei soci di Ascopiave S.p.A.
Compito dell’Assemblea dei Partecipanti è quella di determinare la volontà dei Partecipanti aderenti al Patto in ordine alle votazioni da esprimere nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Ascopiave S.p.A.
L’Assemblea dei Partecipanti viene convocata, ogni qualvolta il Presidente del Sindacato lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano espressa richiesta almeno tre Partecipanti.
Il Presidente del Sindacato è, inoltre, incaricato di effettuare le comunicazioni alla Consob che si dovessero rendere necessarie durante la vigenza del Sindacato di voto.
8. Durata del Patto.
Le disposizioni del Patto hanno durata fino al 3° (terzo) anniversario della data di sottoscrizione del Patto e si intenderanno tacitamente rinnovate di triennio in triennio, fatto salvo il diritto per ciascuno dei Partecipanti al Patto di comunicare il proprio recesso in occasione di ciascuna scadenza triennale con un preavviso di quarantacinque giorni rispetto alla scadenza medesima. Il recesso di uno dei Partecipanti al Patto non farà venir meno l’efficacia del Patto per tutti gli altri Partecipanti, ma il Patto cesserà anticipatamente di produrre i propri effetti rispetto alla scadenza laddove uno o più Partecipanti che, singolarmente o congiuntamente tra essi, detengano più del 75% delle azioni di Ascopiave S.p.A. apportate al Patto, abbiano comunicato di voler recedere dal Patto.
9. Penali
I soci aderenti convengono che, qualora un Partecipante al Patto non rispetti anche una sola delle pattuizioni del Patto, la violazione del Patto comporterà l’obbligo del Partecipante che lo ha violato di versare agli altri Partecipanti una somma a titolo di clausola penale pari al 5% del valore di mercato della più elevata partecipazione detenuta dal Partecipante inadempiente durante la vigenza del Patto, fatto salvo il diritto degli altri Partecipanti a chiedere il risarcimento del maggior danno.
DEPOSITO DEL PATTO
Una copia del Patto sottoscritto dai Comuni è depositata dal 17 marzo 2020 presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno.
Estratto disponibile sui siti:
www.comune.spresiano.tv.it www.comune.trevignano.tv.it www.comune.giavera.tv.it
www.comune.marenodipiave.tv.it
18 marzo 2020