La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.12.2016 conferma l'aliquota ordinaria per l'anno 2017 al 7,6 per mille.
Le abitazioni principali (escluse quelle di categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) sono esenti dall'IMU.
L'aliquota per le sole abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (sempre limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) è pari al 4,0 per mille con detrazione di € 200,00.
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucelo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La legge di stabilità 2016, valevole anche per l'anno in corso, ha previsto:
- la riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli, che le utilizzano come abitazione principale (vedi risultanze anagrafiche), in presenza di determinate condizioni:
- il contratto di uso gratuito o comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate (presentare contratto e dichiarazione iuc presso ufficio tributi);
- il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori IAP iscritti alla previdenza agricola.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Esempio: se si possiedono due autorimesse, entrambe accatastate in categoria C/6, solo a una si applicherà l’esenzione prevista per l’abitazione, mentre alla seconda si applicherà l’aliquota di base prevista per tutti gli altri casi (7,6 per mille).
E' possibile dunque che alcuni Contribuenti, che possiedono solo l'abitazione principale e le relative pertinenze, possano pensare di non dover pagare nulla, in virtù dell'esenzione decisa dal Governo. In realtà, nell'esempio appena riportato, questi Contribuenti dovranno versare l'IMU sulla seconda autorimessa.
AREE EDIFICABILI
Come per la vecchia ICI, l'IMU sulle aree edificabili va versata in base al loro valore di mercato.
VALORI AREE FABBRICABILI
I valori minimi delle aree fabbricabili sono stati modificati con "Deliberazione n. 126 del 30.12.2014".