IL SINDACO
Visto l’art. 21, della Legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405:
RENDE NOTO
Che tutti i cittadini, residenti nel Comune che, non siano già iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari, in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE O DI CORTE D’ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, utilizzando l’apposito modulo predisposto che si allega al presente avviso, negli elenchi integrativi comunali dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, non più tardi del
31 luglio 2025
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di scuola secondaria di primo grado per i Giudici di Corte d’Assise;
- titolo di scuola secondaria di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise di Appello;
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- i Magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
- I Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.