04 aprile 2025

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari

iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l’art. 21, della Legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405:

RENDE NOTO

Che tutti i cittadini, residenti nel Comune che, non siano già iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari, in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE O DI CORTE D’ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, utilizzando l’apposito modulo predisposto che si allega al presente avviso, negli elenchi integrativi comunali dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, non più tardi del

31 luglio 2025

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana;
  2. buona condotta morale;
  3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. titolo di scuola secondaria di primo grado per i Giudici di Corte d’Assise;
  5. titolo di scuola secondaria di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise di Appello;

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

  1. i Magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
  3.  I Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

ufficio di riferimento

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