Informativa IMU 2020
Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità. Di seguito i punti salienti:
- Abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili, introdotta nel 2014.
- Le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
- Cambia qualcosa per le coppie divorziate, infatti la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d’imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU. Ma la nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
- La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- Sempre in tema di agevolazioni, scompare quella per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
- Si conferma invece la riduzione del 50% della base imponibile per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;
Rispetto alle ultime due fattispecie, la norma prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni. E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione dell’abbattimento del 50%.
- Data l’abolizione della TASI i fabbricati rurali strumentali sono tornati ad essere soggetti a IMU.
- Importante novità per i beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati. Detti fabbricati, finora esenti IMU, dal 2020 sono tenuti al versamento dell’imposta. Il legislatore precisa che detti immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
- Confermata anche l’agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato che consiste in una riduzione dell’imposta al 75%.
- La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
- Si prevede entro breve un nuovo modello di Dichiarazione IMU che sarà approvato con Decreto ministeriale. Nel frattempo, chi ne avesse bisogno, può continuare ad utilizzare i modelli ancora in vigore.
- Una importante novità della nuova IMU riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione “ogni anno”.
Aliquota di base
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0,86% |
Terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola |
0,76% |
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui alla lettera b) del comma 707 della L. 147 del 27/12/2013 classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, corrispondenti relativamente alle seguenti tipologie di immobili abitativi: abitazione di tipo signorile (A/1), abitazioni in ville (A/8), abitazioni in castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9) |
0,5% |
Immobili classificati nella categoria catastale C/1, corrispondenti a “Negozi e botteghe” – D/2, corrispondenti a “Alberghi e pensioni” – D/3, corrispondenti a “Teatri e Cinema” |
0,86% |
Immobili classificati nella categoria catastale C/3, corrispondenti a “Laboratori per arti e mestieri” |
0,86% |
Immobili classificati nella categoria catastale D/1, corrispondenti a “Opifici” |
0,86% |
Immobili classificati nella categoria catastale D/7, corrispondenti a “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale” |
0,86% |
Immobili classificati nella categoria catastale D/8, corrispondenti a “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale” |
0,86% |
Immobili locati con contratto a canone concordato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, di cui all’art. 2 comma 3 della L. 431 del 9 dicembre 1998 |
0,86 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale in qualsiasi categoria catastale classificati |
0,1% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) ed in ogni caso non locati |
0,1% |
Ai fini IMU è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.