La Legge di Stabilità per l’anno 2014 (n. 147/2013 successivamente modificata ed integrata), ha disposto l’entrata in vigore, dal 1° gennaio, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).
TASI 2017
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.12.2016 conferma l'aliquota all'1 per mille per l'anno 2017.
E’ dovuta dal possessore e dall’utilizzatore a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. Sono esclusi dall’imposta i terreni agricoli, l’abitazione principale e le sue pertinenze, intendendosi per abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) quella nella quale il possessore o il detentore (inquilino o comodatario) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo. Il restante 70 % è dovuto dal titolare del diritto reale.
La legge di stabilità 2016, valevole anche per l'anno in corso, ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli, che le utilizzano come abitazione principale (vedi risultanze anagrafiche), in presenza di determinate condizioni:
- il contratto di uso gratuito o comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate (presentare contratto e dichiarazione iuc presso ufficio tributi);
- il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per l'effettuazione del calcolo da parte dell'Ufficio Tributi comunale, sia per quanto riguarda il locatore che il locatario, è necessario consegnare copia del contratto di affitto nel quale sono indicati gli estremi catastali dell'immobile locato.
CHI PAGA LA TASI?
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltano dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commeciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA
Si paga in due rate.
La prima pari al 50% del dovuto entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.
VERSAMENTO MINIMO
Per disposizione regolamentare il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta complessiva dovuta per anno è uguale o inferiore a € 5,00.
CODICE COMUNE E940
CODICI TRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
“3958” denominato : “TASI” Abitazione principale e relative pertinenze;
“3959” denominato “TASI” Fabbricati rurali ad uso strumentale;
”3960” denominato “TASI” Aree fabbricabili;
”3961” denominato “TASI” Altri fabbricati;
“3962” denominato: “TASI” INTERESSI ;
“3963” denominato “TASI” SANZIONI
DOVE SI PAGA
Il versamento col modello F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o postale, senza l’applicazione di commissioni.
DICHIARAZIONE TASI (variazioni nel possesso)
Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
IL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. - TASI
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.05.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, che produce i suoi effetti dall'01.01.2014.
TASI 2017 - Informativa
VISURE CATASTALI
Chi fosse in possesso degli estremi catastali dei propri immobili può fare le visure catastali direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate tramite consultazione personale, previa registrazione.
Ufficio di riferimento
Tributi
Area | 2^ Area: Economico-Finanziario, Tributi, Personale, Servizi Sociali e CED | ||||||||||||
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Responsabile | Rag. Lionella Montagner | ||||||||||||
Indirizzo | Piazza Municipio, 13, 31010 Mareno di Piave (TV) | ||||||||||||
Telefono | 0438 498813 | ||||||||||||
Fax | 0438-492190 | ||||||||||||
tributi@comune.marenodipiave.tv.it | |||||||||||||
Personale |
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Apertura al pubblico |
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Competenze | SI RICEVE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO |